Imposta Municipale Propria (IMU)
Imposta Municipale Propria (IMU)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
- Proprietari
- Titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
- Concessionari (nel caso di concessione di aree demaniali)
- locatari, in caso di leasing
Descrizione
L’IMU è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
In particolare, è dovuta su:
- Abitazioni Principali di categoria A1 (Abitazioni di lusso) - A8 (Abitazioni in ville) - A9 (Palazzi storico/artistici);
- tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale;
- Aree Edificabili e Terreni Agricoli compresi nei fogli di mappa nn 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-17-26-28-35. I restanti terreni agricoli sono esenti in quanto compresi in zona collinare depressa e zona montana .
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento IMU) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso ovvero a quello in cui siano intervenute le variazioni.
Per usufruire di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta, deve essere presentata la Dichiarazione IMU nella quale dovrà essere attestata la sussistenza dei relativi presupposti.
Per le ipotesi di riduzione si veda l’art. 1 comma 747 L.160/2019.
Si precisa che resta in vigore la possibilità di ridurre del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori; il beneficio si applica purché:
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento IMU) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso ovvero a quello in cui siano intervenute le variazioni.
Per usufruire di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta, deve essere presentata la Dichiarazione IMU nella quale dovrà essere attestata la sussistenza dei relativi presupposti.
Per le ipotesi di riduzione si veda l’art. 1 comma 747 L.160/2019.
Si precisa che resta in vigore la possibilità di ridurre del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori; il beneficio si applica purché:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso al comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). L'agevolazione non opera quindi nel caso di due immobili posseduti dal contribuente in Comuni diversi. Si rammenta inoltre che il Comune di Avigliana, oltre alla riduzione di legge, applica, per le unità immobiliari in comodati d'uso, l'aliquota agevolata del 9.9 per mille.
Come fare
I contribuenti possono, autonomamente, procedere al calcolo dell'imposta dovuta tramite il Servizio Online
Per presentare la Dichiarazione IMU, richiedere informazioni, assistenza nel calcolo e nella compilazione del modello F24 è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Tributi (contatti)
Cosa serve
Non è richiesto alcun documento o istanza su modello specifico nel caso si presenti il diretto interessato, diversamente è necessaria apposita delega con copia documento d’identità del delegante.
È sempre necessario:
È sempre necessario:
- un recapito telefonico;
- copia del rogito od attestazione del notaio in caso di acquisto o vendita effettuata nei sei mesi precedenti;
- copia della dichiarazione di successione;
- identificativi catastali degli immobili per i quali si chiede il calcolo
- Codice Fiscale dei richiedenti.
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere il calcolo dell'imposta dovuta ed i modelli F24 per il pagamento.
Tempi e scadenze
Tempistiche
Il servizio restituisce immediatamente il Modello F24 precompilato per il pagamento.
Scadenze
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica:
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica:
- entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
- entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.
Costi
Il servizio è completamente gratuito.
L’importo dell'imposta viene determinato secondo i parametri di cui alla Delibera C.C. n. 62 del 23/12/2024.
Il minimo dovuto ai fini IMU è pari ad € 2,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune.
Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
L’importo dell'imposta viene determinato secondo i parametri di cui alla Delibera C.C. n. 62 del 23/12/2024.
Il minimo dovuto ai fini IMU è pari ad € 2,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune.
Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
Accedi al servizio
Per l'accesso al Servizio Online, consultare la pagina Pagare tributi IMU
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/07/2025 16:02:00