Accertamento violazioni del codice della strada
In questa pagina è possibile trovare le informazioni riguardanti i verbali di violazione al codice della strada redatti dalla Polizia Municipale
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della somma dovuta.
Descrizione
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada variano da un importo minimo ad un importo massimo. Laddove consentito il C.d.S. prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
La procedura sanzionatoria può essere avviata in vari modi. I più frequenti sono:
Il preavviso di violazione alle norme del Codice della Strada è il primo atto della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento dell’accertamento) di aver commesso una infrazione per la quale è applicabile una sanzione amministrativa.
Il preavviso di violazione contiene tutti gli elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto. Viene in genere posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo, consentendo al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi.
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente per poter procedere al pagamento della sanzione e comunicare i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti è necessario attendere la notifica del verbale.
Verbale di contestazione
Per il Codice della Strada, normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Municipale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso che ha due possibilità per effettuare il pagamento della sanzione:
Per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale, messo comunale oppure tramite P.E.C.
La procedura sanzionatoria può essere avviata in vari modi. I più frequenti sono:
- emissione di un preavviso di accertamento di violazione al Codice della Strada;
- contestazione di un verbale di accertamento infrazione, direttamente al trasgressore;
- notificazione di verbale di accertamento di infrazione in un momento successivo a quello in cui la violazione è avvenuta (es. nel caso di sinistro stradale, nel caso di accertamento tramite apparecchiature elettroniche, ecc.) con notificazione al proprietario ed al trasgressore.
Il preavviso di violazione alle norme del Codice della Strada è il primo atto della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento dell’accertamento) di aver commesso una infrazione per la quale è applicabile una sanzione amministrativa.
Il preavviso di violazione contiene tutti gli elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto. Viene in genere posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo, consentendo al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi.
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente per poter procedere al pagamento della sanzione e comunicare i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti è necessario attendere la notifica del verbale.
Verbale di contestazione
Per il Codice della Strada, normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Municipale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso che ha due possibilità per effettuare il pagamento della sanzione:
- entro 5 giorni, usufruendo della riduzione del 30% sull’importo della sanzione in misura ridotta;
- entro 60 giorni, versando l’importo pieno della sanzione in misura ridotta.
Per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale, messo comunale oppure tramite P.E.C.
Decurtazione dei punti dalla patente di guida
Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione (sottrazione) di punti dalla patente di guida a carico del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Quando il verbale è contestato direttamente al trasgressore (conducente), questo viene identificato dall'agente immediatamente e l’Ufficio competente provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla patente di guida, sulla quale sarà applicata la decurtazione nei termini di legge.
In tutti casi in cui non sia possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione, (es. emissione di preavviso di accertamento di violazione, infrazioni rilevate con sistemi automatici, altro), la Polizia Municipale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.
Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione (sottrazione) di punti dalla patente di guida a carico del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Quando il verbale è contestato direttamente al trasgressore (conducente), questo viene identificato dall'agente immediatamente e l’Ufficio competente provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla patente di guida, sulla quale sarà applicata la decurtazione nei termini di legge.
In tutti casi in cui non sia possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione, (es. emissione di preavviso di accertamento di violazione, infrazioni rilevate con sistemi automatici, altro), la Polizia Municipale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.
Come fare
Comunicazione del Conducente per la decurtazione dei punti
La comunicazione deve avvenire compilando il modulo allegato al verbale a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore (sulla copia della patente deve essere attestata la conformità all'originale da parte del titolare) da inoltrare, alternativamente:
- tramite raccomandata A/R
- all'indirizzo PEC comuneavigliana@cert.legalmail.it
- all'indirizzo di posta ordinaria vigilanza.avigliana@ruparpiemonte.it
- in alternativa, il modulo già compilato può essere presentato allo sportello della Polizia Municipale nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
- i dati devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore;
- la dichiarazione NON può essere rilasciata presso Comandi di P.M. o altre forze di Polizia diverse dalla Polizia Municipale di Avigliana;
- la dichiarazione in questione deve essere sottoscritta sia dal proprietario che dal trasgressore. Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, - a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente;
- la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che verrà notificata con separato verbale.
Cosa serve
I dati del verbale da inserire sul portale.
Cosa si ottiene
Con il pagamento, si ottiene l'estinzione del debito.
Tempi e scadenze
I tempi di notifica di un verbale elevato ai sensi del Codice della Strada sono, con decorrenza dalla data di accertamento della violazione:
Trascorsi i 5 giorni previsti, l’infrazione verrà notificata, al proprietario del veicolo o altro obbligato in solido nei termini di legge.
Per il pagamento del verbale di accertamento
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo. Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
Per la rateizzazione del verbale di accertamento
La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione mediante presentazione del modello reperibile nella sezione modulistica.
Per la presentazione del ricorso avverso al verbale di accertamento
I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso alternativamente avanti al Prefetto di Torino entro 60 giorni dalla notificazione ovvero avanti al Giudice di Pace di Torino entro 30 giorni dalla notificazione.
Per la prescrizione della sanzione
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile In fase esecutiva, ovvero dopo che le somme sono state iscritte a ruolo, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.
- 90 giorni per le violazioni da notificare in Italia
- 360 giorni, per le violazioni commesse da veicoli il cui proprietario è residente all’estero.
Per il pagamento del preavviso di accertamento
Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data dell’accertamento. Trascorsi i 5 giorni previsti, l’infrazione verrà notificata, al proprietario del veicolo o altro obbligato in solido nei termini di legge.
Per il pagamento del verbale di accertamento
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo. Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
Per la rateizzazione del verbale di accertamento
La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione mediante presentazione del modello reperibile nella sezione modulistica.
Per la presentazione del ricorso avverso al verbale di accertamento
I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso alternativamente avanti al Prefetto di Torino entro 60 giorni dalla notificazione ovvero avanti al Giudice di Pace di Torino entro 30 giorni dalla notificazione.
Per la prescrizione della sanzione
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile In fase esecutiva, ovvero dopo che le somme sono state iscritte a ruolo, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.
Costi
I costi sono quelli riportati nel verbale e dipendono dalla norma violata.
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/04/2025 14:06:48