Le vendite promozionali possono essere effettuate dal commerciante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato, applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.
E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.