Ai sensi degli articoli n. 42 e 43 della legge e regolamento anagrafico – Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992 – emanato dall’ISTAT con riferimento alla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all’apposizione della targa agli accessi dall’area di circolazione, con l’indicazione della numerazione civica assegnata, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.