Richiesta di separazione
separazione in Comune
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai Coniugi, di cui almeno uno residente nel Comune o il cui matrimonio sia stato celebrato o trascritto presso il Comune, senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti.
Descrizione
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione, è possibile per i coniugi che intendano separarsi, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di modifica delle precedenti condizioni di separazione personale.
RIFERIMENTO LEGISLATIVO
Separazioni e divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014)
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha previsto una duplice possibilità a determinate condizioni:
1) Art. 6: Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita, da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Art. 12: Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, davanti all’ ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dopo non meno di 30 giorni i dichiaranti dovranno comparire nuovamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione è considerata come mancata conferma. Questo significa che se non compaiono occorre partire dall’inizio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
• residenza di uno dei coniugi;
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha previsto una duplice possibilità a determinate condizioni:
1) Art. 6: Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita, da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Art. 12: Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, davanti all’ ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dopo non meno di 30 giorni i dichiaranti dovranno comparire nuovamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione è considerata come mancata conferma. Questo significa che se non compaiono occorre partire dall’inizio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
• residenza di uno dei coniugi;
Come fare
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Cosa serve
In caso di Separazione congiunta o consensuale:
1) Certificato di residenza;
2) Stato di famiglia;
3) Certificato di matrimonio;
4) Non è necessario un avvocato.
1) Certificato di residenza;
2) Stato di famiglia;
3) Certificato di matrimonio;
4) Non è necessario un avvocato.
Cosa si ottiene
Un atto di separazione.
Tempi e scadenze
Una volta presentata la richiesta ed acquisiti dall’Ufficiale di Stato Civile tutti i documenti necessari, l’Ufficiale stabilisce la data della redazione dell’accordo.
REDAZIONE DELL’ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi muniti di documento di identità valido, nel giorno stabilito per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo di separazione.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità in corso di validità e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
CONFERMA DELL’ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato i coniugi devono presentarsi per rendere un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
REDAZIONE DELL’ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi muniti di documento di identità valido, nel giorno stabilito per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo di separazione.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità in corso di validità e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
CONFERMA DELL’ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato i coniugi devono presentarsi per rendere un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Costi
Il costo consiste in € 16,00 da corrispondersi prima della sottoscrizione dell’accordo.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/05/2024 15:03:58