Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile, è possibile per i coniugi, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Riferimento di Legge : Art. 12: Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, davanti all’ ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di divorzio per la conferma dello stesso.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
• residenza di uno dei coniugi;