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A chi è rivolto

Ai Coniugi, di cui almeno uno residente nel Comune o il cui matrimonio sia stato celebrato o trascritto presso il Comune, senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti.

Descrizione

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile, è possibile per i coniugi, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
 Riferimento di Legge : Art. 12: Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, davanti all’ ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di divorzio  per la conferma dello stesso.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
• residenza di uno dei coniugi;

Come fare

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Cosa serve

In caso di Separazione congiunta o consensuale:
1) Certificato di residenza;
2) Stato di famiglia;
3) Copia integrale atto di matrimonio;
4) Non è necessario un avvocato.

Cosa si ottiene

Un atto di divorzio.

Tempi e scadenze

Una volta presentata la richiesta ed acquisiti dall’Ufficiale di Stato Civile tutti i documenti necessari, l’Ufficiale stabilisce la data della redazione dell’accordo.

REDAZIONE DELL’ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi muniti di documento di identità valido, nel giorno stabilito per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo di divorzio.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità in corso di validità e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.

CONFERMA DELL’ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato i coniugi devono presentarsi per rendere un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

Il costo consiste in un diritto fisso di segreteria di 16,00 Euro da corrispondersi prima della sottoscrizione del primo accordo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini_Condizioni_Generali_Avigliana.pdf [.pdf 255,87 Kb - 23/05/2024]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 23/05/2024 15:11:28

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