Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) Città metropolitana di Torino (Apre il link in una nuova scheda)

A chi è rivolto

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web

Descrizione

L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come fare

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
La richiesta di accesso civico può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, tramite posta ordinaria ovvero mediante consegna a mano

Cosa serve

L'invio della richiesta di accesso civico con acclusa fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata

Cosa si ottiene

In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tempi e scadenze

Nel caso di ritardata o di mancata pubblicazione dell'informazione, del dato o del documento oggetto dell’istanza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2 comma 9-bis legge 241/1990 s.m.i.
Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale dell’Ente e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Costi

Qualora richiesto, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria Generale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 04/09/2024 11:35:14

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