Nel caso di ritardata o di mancata pubblicazione dell'informazione, del dato o del documento oggetto dell’istanza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2 comma 9-bis legge 241/1990 s.m.i.
Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale dell’Ente e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.