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Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) Città metropolitana di Torino (Apre il link in una nuova scheda)

A chi è rivolto

Secondo la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria. In caso di superamento dei valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 a Bologna dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Si tratta di uno strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato accordo.
Le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.
Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l’altro che il superamento risulta “tuttora in corso”;
Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica Italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Come fare

L'ordinanza prevede di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali
A partire dalla data di emissione della presente ordinanza sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:
1.1 divieto di circolazione, dalle ore 00:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a EURO 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. Dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Cosa serve

I Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.
Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Cosa si ottiene

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Tempi e scadenze

Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
• sito internet di ARPA Piemonte: http://www.arpa.piemonte.it
• sito internet del Comune di Avigliana https://www.comune.avigliana.to.it

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall’art. 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade che permettono l’accesso ai parcheggi di interscambio e la circonvallazione della città per gli utenti della strada che transitano nel territorio comunale:
◦ Corso Laghi;
◦ Corso Torino;
◦ Via Moncenisio;
◦ Via Almese
◦ Corso Dora;
◦ Corso Europa;
◦ Variante laghi ex SS 589;
◦ Via Sant’Agostino;
◦ Via Benedetto Croce;
◦ Via Pontetto;
◦ Viale Roma;
◦ Via XXV Aprile;
◦ Via IV Novembre;
◦ Via Carnino;
◦ Via San Giuseppe;
◦ Via Tresserve;
◦ Via Della Repubblica.

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del Comune.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ambiente - Energia

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

ord_00208_03-10-2022.doc [.doc 98,5 Kb - 04/03/2024]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 04/03/2024 10:53:50

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