Descrizione
Il Comune di Avigliana, con deliberazione n. 222 del 30/11/2020 della Giunta, ha fissato le linee guida delle condizioni necessarie per autorizzare la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici.
Con lo scopo di definire gli aspetti patrimoniali e di garantire un trattamento omogeneo delle richieste da parte dei privati interessati, si prevede che:
● lo spessore massimo consentito è di cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture;
● il cappotto termico sia realizzato sull’intera facciata dell’edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);
● dovrà essere sempre dimostrata e garantita l’accessibilità e percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
● l’intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
● nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all’intervento relativo al cappotto;
● l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;
La realizzazione del cappotto termico aggettante su spazio pubblico alle condizioni sopra specificate, non comporta la necessità di atti concessori né l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprassuolo.
Rimane fatto salvo il rispetto della normativa in materia edilizia.
Con lo scopo di definire gli aspetti patrimoniali e di garantire un trattamento omogeneo delle richieste da parte dei privati interessati, si prevede che:
● lo spessore massimo consentito è di cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture;
● il cappotto termico sia realizzato sull’intera facciata dell’edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);
● dovrà essere sempre dimostrata e garantita l’accessibilità e percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
● l’intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
● nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all’intervento relativo al cappotto;
● l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;
La realizzazione del cappotto termico aggettante su spazio pubblico alle condizioni sopra specificate, non comporta la necessità di atti concessori né l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprassuolo.
Rimane fatto salvo il rispetto della normativa in materia edilizia.
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/12/2020 10:05:00