CHI DEVE FARE LA REVISIONE OGNI ANNO
- Autobus e Autoambulanze
- Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.(compreso l'eventuale carrello appendice)
- Autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza
- Autoveicoli adibiti a noleggio con conducente
DEVONO FARE LA REVISIONE
- Autovetture a quattro anni dall'immatricolazione, successivamente ogni 2 anni dall'ultima revisione
TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI
Le operazioni di revisione, annuale o periodica che sia, devono essere espletate ai sensi del D.M. 6 agosto 1998, n. 408 - "Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi", e precisamente entro:
- Il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti a revisione per la prima volta
- Il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione, per i veicoli già sottoposti a visita di revisione
In proposito si rammenta ancora che:
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Per i veicoli sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione, con conseguente sostituzione della targa e della carta di circolazione, o per i quali è stato rilasciato un duplicato della carta di circolazione, le operazioni di revisione devono essere effettuate in base all'anno di prima immatricolazione e al mese corrispondente a quello di rilascio del nuovo documento di circolazione
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Per i veicoli da sottoporre a revisione annuale, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti, purchè sia stata presentata domanda entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante; eventuali domande tardive, avanzate cioè dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione, ma saranno comunque inefficaci ai fini del consenso della circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata; l'agevolazione di cui al precedente punto b) non è ammessa per le altre categorie di veicoli (quelli, cioè, da sottoporre a revisione periodica), che dovranno essere pertanto presentati a revisione in tempo debito, secondo il calendario per essi stabilito